Statuto

TITOLO I: Denominazione – Sede – Oggetto – Durata della società

Articolo 1

1.1 – La Società retta dal presente Statuto ha la denominazione di “SVILUPPO GENOVA S.p.A”.

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Articolo 2

2.1 – La società ha sede nel Comune di Genova.

2.2 – La società può, con le modalità di legge, istituire, succursali, agenzie, rappresentanze e depositi, tanto in Italia che all’estero.

2.3 – Il Comune in cui ha sede la Società può essere variato con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.

2.4 – Il domicilio dei Soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal libro Soci.

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Articolo 3

3.1 – La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

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Articolo 4

4.1 – La Società di scopo a prevalente capitale ed a controllo pubblico ha per oggetto la promozione, il coordinamento e la realizzazione di iniziative di governo e di attuazione di processi complessi di riorganizzazione territoriale ed urbanistica nel perseguimento di finalità coerenti con i pertinenti livelli di interessi pubblici.

4.2 – In particolare la Società, sotto il governo di una regia pubblica, promuove e gestisce, nell’ambito del perseguimento delle finalità di cui al punto 4.1 precedente, processi di trasformazione territoriale e di riconversione urbanistica di complessi immobiliari mediante la progettazione, il coordinamento e la realizzazione degli interventi necessari. Per il raggiungimento di tali fini la società potrà promuovere, coordinare ed attuare iniziative nell’ambito della provincia di Genova, e potrà operare al di fuori di essa solo nel caso in cui gli interessi degli Enti Pubblici, facenti parte della compagine azionaria, travalichino i confini della provincia di Genova.

4.3 – Le iniziative della società saranno dirette alla predisposizione di aree e/o immobili idonei allo sviluppo di insediamenti, sia produttivi che commerciali, di imprese nuove o già esistenti, in particolare mediante la predisposizione e realizzazione di interventi di bonifica ambientale, opere di urbanizzazione, infrastrutture, realizzazione di edifici, nonché, anche al fine di favorire la cooperazione interaziendale tra le imprese stesse, la realizzazione di servizi comuni. Sempre nell’ambito degli scopi elencati, la Società potrà altresì realizzare interventi di carattere residenziale qualora dette attività siano correlate e finalizzate all’obiettivo prioritario della Società. Sempre per il raggiungimento del proprio obbiettivo prioritario, la Società potrà inoltre perseguire la gestione immobiliare strategica, ovvero l’organizzazione, la progettazione e l’esecuzione di tutte le attività utili e/o necessarie a massimizzare l’efficienza operativa di un immobile indipendentemente dalla sua destinazione d’uso, quali la manutenzione ordinaria/straordinaria, la gestione integrata dei servizi e i progetti di efficientamento energetico.

4.4 – La Società per il raggiungimento dell’oggetto sociale, potrà anche provvedere a:

  • la promozione di iniziative di marketing nazionale ed internazionale delle aree e degli immobili recuperati o recuperabili;
  • la richiesta e la gestione di finanziamenti e contribuzioni comunitarie, nazionali e locali relativamente alle aree e/o immobili e/o connesse attività oggetto di intervento;

4.5 – La Società sempre nell’ambito delle finalità di cui sopra, potrà stipulare accordi, intese convenzioni e contratti con le Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici, e soggetti privati, Imprese nazionali ed estere, nonché tutti gli atti necessari ed opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale e, in particolare, compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria e bancaria diretta al conseguimento dello scopo sociale e partecipare in qualsiasi forma, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sia direttamente che indirettamente, anche concorrendo a costituirle, in altre società, imprese ed aziende aventi in tutto o in parte oggetto uguale o simile o comunque connesso al proprio,
Sono espressamente escluse dall’attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e qualsiasi attività fiduciaria.

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Articolo 5

5.1 – Per il perseguimento dello scopo sociale la Società potrà acquisire in proprietà, affidamento e/o in concessione o comunque avere la disponibilità e la gestione delle aree e/o gli immobili oggetto delle finalità sociali. Tale affidamento avrà ad oggetto, oltre che la facoltà di vendita dei beni, la possibilità di compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi sopra individuati.

5.2 – L’affidamento da parte di soggetti privati, tenuto conto degli obiettivi sopra menzionati, verrà conferito sulla base di una predefinizione del valore patrimoniale delle aree, determinato sulla base di valutazioni di mercato, da corrispondere alla proprietà nei tempi e nei modi prefissati dallo stesso contratto di affidamento.

5.3 – Per l’ipotesi in cui alla scadenza del termine fissato nel contratto di affidamento non siano stati individuati gli acquirenti delle aree sarà prevista nel contratto la possibilità per la Società di esercitare un’opzione per il diretto acquisto delle aree e/o degli immobili ovvero di procedere alla loro retrocessione al proprietario a fronte di corrispettivo determinato sulla base di criteri preventivamente concordati.

5.4 – La Società potrà altresì agire in qualità di mandataria e/o rappresentante di altri soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione di iniziative rientranti nell’oggetto sociale su aree e/o immobili di cui gli stessi abbiano la proprietà e/o la disponibilità.

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Articolo 6

6.1 – La Società, nel rispetto della normativa vigente, potrà progettare, attuare e gestire gli strumenti urbanistici attuativi necessari per la valorizzazione delle aree e/o degli immobili oggetto di intervento.

6.2 – La Società potrà svolgere in ordine ai procedimenti semplificati, di cui alla normativa vigente ogni attività di iniziativa e di promozione di procedimenti amministrativi utili all’approvazione di progetti di opere e di interventi. Nell’assumere tali iniziative la Società avrà particolare riguardo alle esigenze di recupero ambientale.

6.3 – La Società nell’ambito delle attività di cui al punto 6.2 sopra potrà stipulare accordi, contratti e convenzioni con enti pubblici, anche relative a concessioni amministrative, provvedendo al compimento di tutte le operazioni che, direttamente o indirettamente, riguardino l’attuazione di dette convenzioni o accordi, ivi compresa l’eventuale acquisizione di immobili, anche mediante procedure espropriative per pubblica utilità.

6.4 – La Società potrà inoltre stipulare, nel rispetto di criteri di imparzialità e trasparenza, contratti di appalto e di fornitura, di compravendita e di locazione; potrà inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi comprese operazioni di leasing ed il rilascio di garanzie reali e/o personali che risultino utili per il conseguimento dell’oggetto sociale; potrà assumere quote, partecipazioni anche azionarie, in altre imprese o società, enti o consorzi che fossero necessarie od utili per il perseguimento delle finalità sociali, fermo il rispetto delle prescrizioni di legge nell’eventualità di assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime. La Società potrà infine sviluppare tutti gli atti necessari per l’ottenimento e la gestione dei finanziamenti comunitari, statali e regionali, che costituiscono l’indispensabile presupposto finanziario per l’attuazione dell’iniziativa, ai quali potrà accedere anche direttamente.

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Articolo 7

7.1 – La gestione della Società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, in conformità delle applicabili disposizioni di legge.

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TITOLO II: Soci – Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni

Articolo 8

8.1 – Sono soci promotori della Società la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Genova, la Banca Carige S.p.A, – Cassa di risparmio di Genova e Imperia, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure Società per Azioni, Aeroporto di Genova S.p.A., BNL Partecipazioni S.p.A., l’Associazione degli Industriali della Provincia di Genova, la SO.FIN.COOP. S.p.A., l’Azienda Multiservizi e Igiene Urbana – A.M.I.U. – Azienda Speciale del Comune di Genova e la FI.L.S.E. S.p.A..

8.2 – Possono essere soci enti pubblici, organismi finanziari e bancari, le organizzazioni imprenditoriali locali, nonché gli altri soggetti pubblici e privati che possano contribuire al perseguimento delle finalità sociali.

8.3 – La complessiva partecipazione degli Enti pubblici, incluse le Società controllate da pubbliche Amministrazioni non potrà mai scendere al di sotto del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale

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Articolo 9

9.1 – Il capitale sociale è determinato in Euro 5.164.500,00 ed diviso in 10.000 azioni ordinarie del valore nominale di 516,45 Euro cadauna, le quali sono indivisibili e conferiscono tutte uguali diritti ai loro possessori ogni azione dà diritto a un voto.

9.2 – Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti alle condizioni e nei termini stabiliti dall’Assemblea straordinaria dei Soci e nel rispetto del limite indicato all’articolo 8.3 e delle norme di legge.

9.3 – Anticipazioni, prestiti gratuiti o versamenti in genere non possono essere effettuati alla Società se non da tutti i Soci proporzionalmente alle quote possedute, salvo espresso patto contrario tra i Soci. Ai sensi della deliberazione in data 3 marzo 1994 del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio, su espressa autorizzazione del Legislatore con Decreto Legislativo n. 385 in data 1 settembre 1993, la Società potrà richiedere versamenti a titolo di finanziamento ai Soci solamente se gli stessi siano iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi e qualora siano titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% (due per cento) dello stesso. Comunque, nel caso di anticipazioni, prestiti gratuiti o versamenti in genere fatti dai Soci alla Società a qualsiasi titolo, non può in nessun caso modificarsi la proporzione delle quote possedute e restano esclusi, nei casi diversi dal prestito gratuito, il computo, la corresponsione e l’accreditamento dì interessi a favore dei Soci per le somme dagli stessi anticipate, prestate o comunque versate, i finanziamenti verranno restituiti allorquando la situazione finanziaria della Società lo consentirà.

9.4 – Le azioni sono nominative e sono raggruppate in certificati secondo le modalità stabilite dall’organo Amministrativo, su richiesta degli Azionisti.

9.5 – Le modalità ed i tempi dei versamenti sulle azioni sottoscritte vengono deliberati dall’Organo Amministrativo.

9.6 – Sui ritardati pagamenti decorre l’interesse pari, al tasso ufficiale di sconto praticato durante la mora, fermo il disposto dell’art. 2344 cod. civ..

9.7 – Sono consentiti conferimenti di beni in natura e di crediti, nell’osservanza delle disposizioni di legge.

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Articolo 10

10.1 – Fermo il rispetto del limite indicato all’articolo 8.3, è riservato a favore dei Soci il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni e il diritto di opzione in relazione ad aumenti di capitale.

10.2 – Il Socio che intende alienare, in tutto o in parte, le proprie azioni o diritti di opzione, dovrà darne comunicazione per mezzo di lettera raccomandata al consiglio di Amministrazione, indicando l’eventuale acquirente e le condizioni di cessione. Il Consiglio di Amministrazione comunicherà senza indugio per iscritto l’offerta ai Soci e provvederà alle pubblicazioni eventualmente richieste dalla Legge. Entro 40 (quaranta) giorni da quello in cui l’offerta è comunicata ovvero siano avvenute le pubblicazioni eventualmente richieste dalla legge, gli altri Soci potranno esercitare i diritti di prelazione. In caso di accettazione solo da parte di taluni Soci, il Socio che ha comunicato l’offerta ha la facoltà o di chiedere che siano acquistate tutte le azioni offerte in proporzione dei Soci accettanti, o di non trasferire le azioni inoptate con ulteriore comunicazione scritta al termine di 30 (trenta) giorni. Decorsi i suddetti termini senza che siano pervenute accettazioni per iscritto, il Socio sarà libero di vendere al prezzo da lui indicato.

10.3 – In caso di trasferimenti di azioni o di diritti di opzione che comportino la violazione del diritto di prelazione, il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di non iscrivere detti trasferimenti nel Libro Soci. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre legittimamente rifiutare di annotare il trasferimento a Libro soci per i trasferimenti che comportino la violazione del divieto di cui al precedente art. 8.3. L’acquirente di azioni o diritti di opzione trasferiti in violazione del diritto di prelazione non sarà legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti sociali e non potrà alienare le azioni o i diritti di opzione con effetto verso la società.

10.4 – Del diritto di prelazione a favore dei Soci, nonché di ogni altra limitazione al libero trasferimento delle azioni, ivi compreso il gradimento di cui all’articolo 12 del presente Statuto, deve risultare menzione sui titoli azionari.

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Articolo 11

11.1 – A norma e secondo le modalità di legge, la Società può emettere obbligazioni. Queste possono essere anche emesse con facoltà di conversione in azioni, ferma restando, in capo agli enti pubblici di cui al precedente articolo 8.3, la percentuale minima di partecipazione complessiva da detto articolo indicata.

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Articolo 12

12.1 – L’alienazione di azioni o diritti di opzione a soggetti che non siano già soci della Società è subordinata al preventivo gradimento dell’Assemblea ordinaria dei Soci.

12.2 – Il gradimento potrà essere negato solo quando il nuovo socio abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga o possa porsi, per l’attività da lui esercitata, in conflitto con l’interesse sociale; oppure allorché non abbia le caratteristiche professionali, finanziarie e tecniche che possano assicurare un apporto al miglior conseguimento dell’oggetto sociale, La relativa valutazione dovrà essere oggetto di deliberazione congruamente motivata, assunta con il voto favorevole di tutti i Soci che rappresentino la maggioranza delle azioni.

12.3 – Qualora il gradimento venga negato, il socio che intende alienare le proprie azioni potrà recedere dalla Società.

12.4 – Hanno inoltre diritto a recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i Soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:

  • la modifica della clausola relativa all’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della Società;
  • la trasformazione della Società;
  • il trasferimento della sede sociale all’estero;
  • la revoca della stato di liquidazione;
  • l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
  • la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
  • le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

12.5 – Il diritto di recesso non compete ai Soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:

  • la proroga del termine;
  • l’introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

12.6 – Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, il recesso può essere esercitato entro trenta giorni dalla data in cui il Socio recedente ne è venuto a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro Soci.

12.7 – Le azioni per le quali è esercitato il recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

12.8 – Il Socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. La liquidazione delle azioni del socio recedente avverrà in conformità a quanto stabilito dalle norme di legge.

12.9 – Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia se, entro trenta giorni dall’esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

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TITOLO III: Assemblea

Articolo 13

13.1 – Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell’Organo Amministrativo, purché in Italia.

13.2 – L’Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli Azionisti, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo il disposto dell’art, 2437 cod. civ.

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Articolo 14

14.1 – L’Assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio;
  • nomina e revoca gli Amministratori designando tra gli stessi il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  • nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale;
  • determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
  • delibera sulle azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

14.2 – L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla stessa data, se con riguardo al singolo esercizio di cui si tratti ricorrano le condizioni di legge per la convocazione dell’Assemblea oltre il termine di 120 giorni; in questo caso il Consiglio di Amministrazione segnala nei modi di legge le ragioni della dilazione.

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Articolo 15

15.1 – L’Assemblea straordinaria delibera su ogni modifica dello Statuto e sull’emissione di obbligazioni. Delibera altresì sullo scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in conformità delle disposizioni di legge.

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Articolo 16

16.1 – L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, inviato ai Soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo, quale la P.E.C., che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima dell’Assemblea. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l’eventuale seconda convocazione.

16.2 – In alternativa, l’avviso può essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

16.3 – In mancanza di dette formalità, l’Assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

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Articolo 17

17.1 Per la legale costituzione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, e per la validità delle sue deliberazioni si applicano le norme di legge.

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Articolo 18

18.1 – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci cui spetta tale diritto ai sensi di legge e del presente Statuto. I Soci che non sono già iscritti nel libro dei Soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all’Assemblea. Gli Amministratori in seguito all’esibizione dei titoli sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

18.2 – I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 2372 cod. civ..

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Articolo 19

19.1 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dall’Amministratore più anziano di età. In difetto, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

19.2 – Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell’Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni.

19.3 – Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non Socio, nominato dall’Assemblea col voto della maggioranza dei presenti.

19.4 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte constare da processo verbale firmato da chi presiede e dal segretario. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Il verbale dell’Assemblea straordinaria dovrà essere redatto per atto pubblico, con l’intervento di un notaio.

19.5 – Le votazioni sono palesi.

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TITOLO IV: Amministrazione della Società

Articolo 20

20.1 – La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

20.2 – Nel caso sia previsto l’organo collegiale, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.

20.3 – La composizione dell’organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

20.4 – I componenti dell’organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

20.5 – Non possono essere costituiti comitati con funzioni consultive o di proposta, se non nei casi previsti dalla legge.

20.6 – L’Assemblea, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

20.7 – Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

20.8 – Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, l’intero Consiglio si intende decaduto e si dovrà convocare subito l’Assemblea per provvedere alle nuove nomine.

20.9 – Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

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Articolo 21

21.1 – Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l’Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso. È esclusa la possibilità di nominare un Vicepresidente.

21.2 – Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni esclusivamente ad uno dei suoi membri, anche con la qualifica di Consigliere Delegato, determinando i limiti della delega, nonché la remunerazione ai sensi di legge, il tutto nei limiti di cui all’art. 2381 del Codice Civile.

21.3 – E’ fatta salva la possibilità di attribuire deleghe al presidente se preventivamente autorizzate dall’assemblea.

21.4 – Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della Società.

21.5 – Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

21.6 – Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

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Articolo 22

22.1 – Il Presidente o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori o dal Presidente del Collegio Sindacale.

22.2 – La convocazione deve essere effettuata almeno cinque giorni prima dell’adunanza mediante P.E.C. e/o lettera raccomandata al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza nei quali può aver luogo anche con telegramma o telefax, da trasmettere come sopra, almeno tre giorni prima. La convocazione dovrà indicare il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza ed il relativo Ordine del Giorno.

22.3 – Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione e tutti i Sindaci Effettivi.

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Articolo 23

23.1 – Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

23.2 – Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta degli Amministratori intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

23.3 – Il voto non può essere dato per rappresentanza.

23.4 – Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

23.5 – La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è valida anche mediante mezzi di telecomunicazione.

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Articolo 24

24.1 – I compensi e le eventuali partecipazioni agli utili spettanti all’Amministratore Unico ed ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall’Assemblea.

24.2 – La società non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

24.3 – Spetta, inoltre, all’Amministratore Unico ed ai membri del Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.

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Articolo 25

25.1 – Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso od eccettuato, salvo quanto dalla legge o dal presente statuto è riservato all’assemblea.

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Articolo 26

26.1 – La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque sede o grado di giurisdizione, nonché la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

26.2 – Detta rappresentanza e la firma sociale spettano altresì alle persone delegate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge nei limiti dei poteri loro conferiti.

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TITOLO V: Collegio Sindacale e controllo contabile

Articolo 27

27.1 – Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi, eletti dall’assemblea che nomina anche due Sindaci Supplenti. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di Legge ed in particolare essere revisori contabili iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

27.2 – Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dall’Assemblea, scelto fra i tre Sindaci Effettivi.

27.3 – L’Assemblea determina l’emolumento per il Presidente del Collegio Sindacale e per i Sindaci Effettivi.

27.4 – I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

27.5 – La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

27.6 – La composizione del collegio sindacale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120 e dal regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

27.7 – I componenti del collegio sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

27.8 – La società non può corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, nonché trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi di controllo.

27.9 – Il controllo contabile della società è esercitato da un Revisore contabile o da una società di revisione muniti dei requisiti previsti dalla legge; l’assemblea, sentito il Collegio Sindacale, nomina il Revisore contabile o la Società di revisione e ne determina il corrispettivo per l’intera durata dell’incarico.

27.10 – Il Collegio Sindacale è tenuto ad effettuare uno scambio di informazioni periodico di informazioni con l’organo di revisione.

27.11 – L’affidamento dell’incarico della revisione legale viene effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento sui Controlli delle Società Partecipate approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Genova N. 17 del 9 aprile 2013 come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Genova N. 23 del 30 giugno 2015 e sue successive modifiche e integrazioni.

27.12 – E’ fatto divieto di affidare la revisione contabile al Collegio Sindacale.

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TITOLO VI: Bilancio – Utili

Articolo 28

28.1 – L’esercizio sociale ha inizio l’1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

28.2 – Alla chiusura di ogni esercizio sociale l’organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa e dalla relazione al bilancio, nonché dei documenti allegati richiesti dalla legge, con l’osservanza delle disposizioni di legge.

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Articolo 29

29.1 – Dagli utili netti risultanti dal bilancio dovrà essere’ prelevata una somma pari ad almeno il 5% degli utili stessi, destinati alla formazione della riserva legale, fino al raggiungimento, con essa, della quota parte del capitale sociale prevista dalla legge.

29.2 – La restante parte degli utili dovrà essere reinvestita per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi statutari

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TITOLO VII: Scioglimento e liquidazione

Articolo 30

30.1 – Le cause di scioglimento della Società sono quelle previste dalla legge.

30.2 – In caso di scioglimento, la Società provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i relativi poteri, attribuzioni e compensi, nei limiti previsti dalla legge.

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TITOLO VIII: Disposizioni varie e finali

Articolo 31

31.1 – Per le controversie che dovessero sorgere tra la Società ed i Soci, ovvero tra la Società e gli Organi Sociali, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

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Articolo 32

32.1 – Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di società per azioni.

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